Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «professione», la professione intellettuale;

          b) per «professione di interesse generale», la professione di cui al titolo II;

          c) per «professione riconosciuta», la professione che è oggetto di regolamentazione ad opera della normativa vigente ovvero degli accordi di cui all'articolo 14, comma 3;

 

Pag. 10


          d) per «nuove professioni», le professioni non riconosciute;

          e) per «libero professionista», colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale;

          f) per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

          g) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;

          h) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

          i) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;

          l) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;

          m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni che disciplinano le professioni e il relativo esercizio;

          n) per «Ordine», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali;

          o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;

          p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma concorsuale, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

          q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale.