1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «professione», la professione intellettuale;
b) per «professione di interesse generale», la professione di cui al titolo II;
c) per «professione riconosciuta», la professione che è oggetto di regolamentazione ad opera della normativa vigente ovvero degli accordi di cui all'articolo 14, comma 3;
d) per «nuove professioni», le professioni non riconosciute;
e) per «libero professionista», colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale;
f) per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;
g) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;
h) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
i) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;
l) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;
m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni che disciplinano le professioni e il relativo esercizio;
n) per «Ordine», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali;
o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;
p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma concorsuale, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale.